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Laboratori 633/STC Settore B: aggiornamento normativo su qualifiche e certificazioni del personale, cosa verificare prima che sia troppo tardi

Dopo il Decreto n. 66/2026 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i laboratori autorizzati Settore B devono rileggere con attenzione organico minimo e certificazioni del personale. Il punto sulla convivenza tra UNI EN ISO 9712:2022 e UNI 11931:2024, e sul metodo CH.

Tecnico esegue il prelievo di un bullone su una giunzione in carpenteria metallica secondo il metodo CH previsto dalla Circolare 633/STC

A marzo 2026 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato il Decreto del Presidente n. 66 del 06.03.2026, che modifica la Circolare 633/2019/STC — il testo che regola l'autorizzazione dei laboratori per le prove sui materiali da costruzione e sulle strutture esistenti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Per i laboratori accreditati Settore B (strutture metalliche e composte), così come per quelli del Settore A, questo è un buon momento per rileggere con attenzione i requisiti di organico minimo e di certificazione del personale tecnico previsti dalla Circolare, perché alcuni punti sono stati precisati e perché la coesistenza di due schemi di certificazione — UNI EN ISO 9712:2022 e UNI 11931:2024 — sta generando incertezza operativa in molti laboratori.

Cosa prevede la Circolare 633/STC

Il §3 della Circolare definisce l'organico minimo obbligatorio per ogni laboratorio autorizzato:

  • un Direttore del laboratorio;
  • due Sperimentatori;
  • un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore e/o assistente alle prove;
  • una unità di personale di segreteria o amministrativo.

Il §2.1 richiede per il Direttore la certificazione di competenza di Livello 3 nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, mentre il §3.1 richiede per gli Sperimentatori la certificazione di Livello 2. In entrambi i casi la certificazione deve essere rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 (oggi 2022) oppure alla UNI 11931 — quest'ultima specifica per il personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici.

Con il Decreto n. 66/2026, il §3.1 è stato ulteriormente precisato riguardo alla qualificazione degli Sperimentatori: viene ora richiesto un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado a indirizzo tecnico o scientifico, unito a un'esperienza documentata nel settore delle prove sui materiali da costruzione, acquisibile in alternativa come aiuto-sperimentatore (percorso almeno triennale, con specifiche condizioni di inquadramento) oppure come esperienza diretta almeno quinquennale nel settore.

Il punto su cui molti laboratori rischiano di trovarsi scoperti: il metodo CH

Un aspetto che genera più incertezza riguarda le prove classificate con la sigla CH — tra cui, per il Settore B, il prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria. Per queste prove, a differenza di molte altre, la certificazione di competenza non è prevista secondo la UNI EN ISO 9712, ma esclusivamente secondo la UNI 11931:2024. Chi ha costruito il proprio piano di certificazione del personale guardando solo allo schema 9712 — quello storicamente più diffuso e conosciuto nel mondo NDT industriale — rischia di avere una lacuna proprio su queste metodologie, senza essersene accorto.

Questo non è un dettaglio da poco: la Circolare, così come richiamato anche dal D.M. n. 386/2022 all'art. 9, prevede che l'autorizzazione del laboratorio possa essere sospesa o revocata in caso di carenze sopravvenute relative al personale addetto, incluse le certificazioni di competenza.

Cosa conviene verificare

Per un laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001, comma 2, lett. c-bis), ha senso oggi fare un controllo puntuale su tre livelli:

  • Organico minimo — il laboratorio dispone effettivamente di almeno due Sperimentatori autorizzati e certificati, oltre al Direttore e alla figura di supporto?
  • Copertura per metodo — per ciascuna prova per cui si è autorizzati, la certificazione del personale copre correttamente lo schema richiesto (9712 o 11931), senza dare per scontato che uno valga per l'altro?
  • Tracciabilità delle autorizzazioni — ogni Sperimentatore inserito in organico è stato formalmente comunicato e riconosciuto dal Servizio Tecnico Centrale, con relativo protocollo?

Un controllo di questo tipo richiede in genere qualche ora di lavoro sulla documentazione già in possesso del laboratorio, ma evita di scoprire una lacuna nel momento peggiore possibile, cioè in fase di verifica.

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